La coltivazione della Cannabis Legale è disciplinata dalla legge 2 Dicembre 2016 n. 242.
La Legge, entrata in vigore il 14 gennaio 2017, ha fra le finalità la promozione della filiera della canapa (Cannabis sativa L.) ed il sostegno e la promozione della:
- coltivazione e trasformazione
- produzione di semilavorati da filiere locali
- sviluppo di filiere integrate
- produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi
- opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca
Autorizzazioni
La coltivazione delle varietà di canapa iscritte nel catalogo comune delle varietà è consentita senza necessità di autorizzazione.
Dalla coltivazione è possibile ottenere alimenti e cosmetici, secondo le rispettive discipline di settore, o semilavorati quali fibra, canapulom cippato, oli o carburanti. Si possono ottenere sovesci, materiali per la bioedilizia e per la fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati. Sono infine consentite le coltivazioni a fini florovivaistici.
Obblighi del coltivatore
Il coltivatore è obbligato a conservare i cartellini e le fatture della semente certificata acquistata, per un periodo di almeno 12 mesi.
Contenuto in THC
Il contenuto complessivo di THC della coltivazione deve risultare compreso fra lo 0,2 e lo 0,6%
Riproduzione della semente e delle piante
E’ vietata per il singolo agricoltore la riproduzione della semente.
E’ vietata la riproduzione per via agamica (cfr. circolare Mipaaft del 22/05/2018)
Vendita delle piante
La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.
Se vuoi saperne di più consulta il sito del Ministero o prenota una consulenza specifica.