Coltivazione raccolta e prima trasformazione delle piante officinali – Testo Unico
Pubblicato in G.U.R.I. il 23/06/2018 Serie generale – n. 144 il Testo unico che disciplina le operazioni di Coltivazione, Raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Ai fini di tale provvedimento, per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.
L’elenco delle specie di piante officinali coltivate sarà stabilito con separato decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’utilizzo delle singole specie di piante officinali può avvenire direttamente o previa sottoposizione delle stesse ad operazioni di prima trasformazione quali: lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essicazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nonché le attività di stabilizzazione e conservazione del prodotto.
La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono considerate attività agricole.
Sono viceversa escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore.
Per maggiori informazioni, consultare il decreto ai link seguenti:
- G.U.R.I. il 23/06/2018 Serie generale – n. 144
- Ministero politiche agricole
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