Produzione biologica
Rotazioni colturali
In data 5 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 6793 del 18 luglio 2018. Tale decreto contiene le “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”.
E’ stato quindi abrogato il decreto n. 18354 -2009 che fino ad oggi ha disciplinato molti aspetti della produzione biologica, a cominciare dalle rotazioni.
Nei prossimi giorni, proporremo alcuni articoli sul tema, per tenervi aggiornati.
Art. 2. Produzione vegetale
1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all’art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del regolamento CE n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.
3) In deroga a quanto riportato al comma 2:
a. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;b. il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
c. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
d. le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.
4) In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di settanta giorni.
5) Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell’intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.
Il testo integrale del decreto può essere scaricato da QUI.
E’ inoltre possibile consultare la pagina del Ministero per conoscere le ultime novità normative sul bio.